La disciplina del PRG sugli indici di edificabilità
di Augusta Mazzarolli, urbanista
Il PRG di Asti, approvato con DPGR n. 3004 del 3 settembre 1974, disciplinava all' art. 22 bis le aree agricole , indicate in cartografia con il simbolo EL1, EL2, EL3 , rispettivamente a tutela boschiva, la tutela paesaggistica, a tutela idrogeologica.
Queste aree erano inedificabili, fatte eccezione per gli interventi finalizzati alla riqualificazione agricola e forestale e al riassetto idrogeologico, ivi comprese le opere tecniche e di servizio strettamente indispensabili.
L' indice edificatorio ad esse attribuito dal PRG, pari a mc. 0,01 mc/mq, poteva essere utilizzato, come cubatura residenziale, per costruzioni ricadenti in zona agricola e di espansione frazionale.
Tutte le opere che comportavano nuovi movimenti di terra, capaci di turbare l' equilibrio ecologico e forestale, dovevano essere preventivamente autorizzate dal Comune e dalle altre Autorità competenti.
Tutta la disciplina normativa relativa alle zone agricole /art 22), e "agricole speciali" (art 22 bis). era stata introdotta, in sede di approvazione del PRG ,da parte della Sezione Urbanistica Regionale, in fase di accoglimento delle osservazioni formulate in sede di Consiglio Comunale.i
A partire dal settembre del 1974 l' art 22 bis è diventato legge anche,se per la sua applicazione si è resa subito necessaria un' interpretazione autentica che definisse le caratteristiche tecnico edilizie delle "opere tecniche" ammesse, anche in riferimento alle colture realmente praticate, all' azienda agricola e alle garanzie necessarie per la sua conduzione.
Come vedi, da un riscontro che ho effettuato nel mio piccolissimo e polveroso archivio ho accertato che la norma risale al 1974 e non al 1975 (come avevo detto), anche se per la sua definizione, già allora, in commissione urbanistica, era stato determinante l' apporto dell' architetto Giorgio Platone, che successivamente. in veste di Assessore, si è adoperato per la sua corretta applicazione.














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