Il processo breve
Emilio Giribaldi, Presidente Comitato per la Costituzione di Asti.
Il 30 gennaio 2010 nell’aula magna della Corte d’Appello di Torino si è svolta la cerimonia della inaugurazione dell’anno giudiziario. Chi vi ha assistito può affermare con tutta tranquillità e con una certa soddisfazione che, almeno per una volta, non si è trattato di un “rito” da molti giudicato inutile ed anacronistico.
La relazione del Presidente Mario Barbuto, racchiusa in un volume di 172 pagine stampato dalla tipografia del Comando Regione Militare Nord (preziosa collaborazione tra le istituzioni quando i soldi sono pochi!), è un documento rigoroso e approfondito, irto di numeri e di statistiche, di lettura non precisamente adatta allo svago ma tuttavia utilissima perché permette di rendersi conto, dopo tante chiacchiere di certa stampa e di alcuni ministri o alti funzionari disinformati, disinvolti e/o propensi ad interessata maldicenza, della realtà della situazione.
Il documento prende subito atto di un dato ormai scontato, quello della crisi della Giustizia italiana dovuta soprattutto ai tempi di definizione dei processi (civili e penali), tempi ormai divenuti insopportabili se solo si considera che il rapporto “Doing Business 2008” della World Bank colloca l’Italia al 156° posto (dopo il Gabon e prima di Gibuti!), su 181 Stati analizzati, per la durata di un processo commerciale (in pratica, questioni di affari tra imprenditori). Ma esso fa anche giustizia, si perdoni il facile giuoco di parole, di tante critiche facilone e/o in malafede e di cervellotici progetti di “riforma” finalizzati chiaramente ad personam o ad familiam, quali l’ormai famigerato “processo breve”.
In primo luogo, è motivo di una certa soddisfazione anche per coloro, come chi scrive, che prestano o hanno prestato servizio per tanti anni nell’amministrazione giudiziaria piemontese, sapere che questa è al secondo posto nazionale (dopo Bolzano) nella graduatoria dei tempi, sia pure ancora da accorciare, di definizione delle vertenze civili e penali. Sicché la media operata dal suddetto rapporto ci danneggia notevolmente.
In secondo luogo, la relazione smentisce clamorosamente, con statistiche comparate e dati numerici e di sostanza inequivocabili, la ricorrente accusa di certi politici e di certi giornali (dei cui direttori si ignora peraltro il grado di affaticamento quotidiano, al di là di quello dedicato al servizio del Potere) secondo la quale i magistrati italiani lavorerebbero poco (e magari anche male). Certamente tra le migliaia di giudici togati e onorari italiani ci sono anche degli opportunisti, degli insufficientemente preparati e dei poltroni, come in tutte le categorie sociali. Ma statistiche insospettabili quali quelle del Rapporto “CEPEJ” del 2008 collocano l’Italia ai primissimi posti, tra i 46 Paesi inclusi nella graduatoria, della capacità di smaltimento numerico degli affari giudiziari, prima della Francia, della Germania e della Spagna. Il che significa senza ombra di dubbio che le cause della durata eccessiva dei processi sono ben altre.
Soprattutto, quanto precede consente al relatore di elencare lucidamente, per poi illustrarli dettagliatamente anche col conforto dei commenti del Procuratore Generale Marcello Maddalena e di alcuni interventi qualificati, come quelli del dottor Livio Pepino per il Consiglio Superiore della Magistratura e di esponenti della magistratura onoraria e dell’avvocatura, i veri mali del sistema che causano i tempi disastrosi. Se ne possono elencare i principali, come segue.
- Il numero inverosimile di tipi di procedure (ne sono state contate una ventina, ma per difetto!), il che consente errori veri o presunti e conseguenti “da capo” e perdite di tempo rilevantissime.
- La complessità, la farraginosità e l’arretratezza dei sistemi di notificazione degli atti (si pensi ai processi Eternit e Thyssen a cui partecipano migliaia di persone).
- Il numero veramente irragionevole delle vertenze sia civili sia penali, dovuto sì anche alla naturale litigiosità della popolazione ma soprattutto a un sistema perverso che fa rifluire un numero inverosimile questioni del tutto modeste nella competenza dei giudici, per di più senza alcuna predisposizione di filtri adeguati di carattere amministrativo e pratico (tipica la tendenza del legislatore nazionale a penalizzare, anziché fare il contrario, anche comportamenti di minima rilevanza o di difficile gestione, quali la recentissima incriminazione della clandestinità che sta producendo senza alcun effetto positivo un mare di carte e notevole dispendio di tempo e di denaro nel perseguimento di coloro che sono stati definiti dei fantasmi).
- La cronica scopertura dei posti in organico dei magistrati e soprattutto del personale amministrativo (con punte del 30 per cento), carenza alla quale il Governo in carica ha recentemente ritenuto di rimediare con la geniale trovata della… riduzione per decreto delle piante organiche.
- La scarsezza di fondi di attrezzature e le insufficienti retribuzioni del personale di cancelleria, con particolare riferimento al lavoro straordinario: il che impedisce spesso la continuazione delle udienze nella giornata.
- Nel campo penale, la farraginosità di un codice nato nel 1989 e subito sottoposto ad una miriade di modificazioni, tra cui la possibilità senza limiti di formulare eccezioni e soprattutto di presentare infiniti appelli e ricorsi alla Corte di Cassazione anche per fatti minimi e per questioni di scarsa importanza o palesemente infondate: fenomeno largamente favorito, come hanno peraltro riconosciuto esponenti degli organi forensi, sia dalle aspettative di una prescrizione (che estingue il reato) retta da regole inverosimili e contrastanti con i sistemi europei sia dal numero degli avvocati in attività, multiplo rispetto alla Francia, alla Germania e ad altri Paesi (la relazione offre anche un riscontro impressionante: 290 legali ogni 100.000 abitanti e 44 per ogni giudicante!).
- La consistenza degli uffici: molti troppo piccoli e alcuni troppo grandi, il che ha effetti negativi sulla organizzazione del lavoro, sulla razionale utilizzazione del personale e sulla direzione.
- Il cosiddetto culto italico della motivazione “che comporta un impegno sconosciuto nei Paesi posti a confronto”, nei quali sono invece previste giustificazioni dei provvedimenti stringate e non soggette alla mannaia delle impugnazioni a tutti i costi e degli annullamenti per omissioni anche soltanto formali e prive di rilevanza pratica.
- Le carenze di attitudini e di preparazione in materia di dirigenza degli uffici.
L’elenco della Relazione continua, ma pare che il sunto sia sufficiente.
Si può aggiungere che l’intervento del rappresentante del Ministero della Giustizia ha brillato per la sua genericità e per l’elusione dei problemi veri e attuali.
In conclusione, la Relazione illustra in modo chiarissimo che il sistema giustizia potrebbe essere fatto funzionare decentemente soltanto con un lavoro paziente e difficile, con una vasta serie di provvedimenti ben armonizzati e col concorso di tutte le istituzioni e delle parti interessate, nonché ovviamente dei cittadini-utenti, e previa rinuncia da parte di tutti (politici, magistrati, avvocati e operatori vari) a pretese di privilegio o di corporazione o ad anacronistiche questioni di prestigio.
Ma è certo che tale scopo non si può ottenere con espedienti sul tipo del cosiddetto “processo breve” escogitato e proposto come tanti altri analoghi dai consiglieri del Principe e mascherante (malamente) pretese “immunitarie ad personam”: un vero e proprio mostro, anche secondo l’opinione manifestata almeno in privato da giuristi pur animati da massima benevolenza verso i proponenti, essendo notorio che in qualsiasi ordinamento un processo, una volta iniziato, deve aver fine con una pronuncia del giudice e non con una aberrante estinzione a scadenza del cronometro magari prevalente sulla normale prescrizione.
E altrettanto dicasi, si ricava agevolmente dalla relazione, di altri falsi rimedi quali la “museruola” alla Associazione Nazionale Magistrati o la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, separazione che da un lato impedirebbe l’utile scambio, non incidente sulla indipendenza dei Tribunali, tra le “culture” inquirente e giudicante e dall’altro e soprattutto creerebbe i presupposti per l’esercizio del controllo politico del Potere Esecutivo sull’azione penale, con ennesima violazione della Costituzione.
Si consiglia vivamente di sacrificare un poco di tempo alla lettura del documento.














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