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Costituzione senza confini

riforme o travisamenti? Di Emilio Giribaldi

Il “patriottismo giuridico” eccessivo è ormai fuori tempo, come osserva il professor Mario Chiavario, ordinario di diritto penale nell’Università di Torino, in un interessantissimo intervento nel numero di aprile-giugno 2008 de “La Magistratura”, organo dell’Associazione Nazionale Magistrati. Per la verità il tema specifico affrontato dallo studioso è quello della giustizia europea e del processo penale, ma le notizie e le considerazioni che si leggono nell’articolo ineriscono direttamente al tema che ci interessa.
Il 2008 è stato l’anno del sessantesimo della Costituzione della Repubblica Italiana ricordato e commentato con numerose manifestazioni anche ufficiali e con scritti, discorsi e convegni che hanno impegnato, ad Asti, anche il locale Comitato per la difesa della Carta, aderente a quello nazionale presieduto da Oscar Luigi Scalfaro.
Ma è stato anche quello del sessantennio della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite, dichiarazione accolta dall’Italia con l’adesione alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata in Roma il 4 novembre 1950 dai rappresentanti dei governi del Consiglio d’Europa e istitutiva, tra l’altro, della Corte Europea con sede a Strasburgo.
La coincidenza è apparsa a molti alquanto significativa anche perché (e qui il professor Chiavario ci può consentire un pizzico di patriottismo non presuntuoso, unito alla riconoscenza che tutti dobbiamo ai padri costituenti) molti principi affermati in tale Dichiarazione si rispecchiano negli articoli della Carta promulgata alcuni mesi prima dell’enunciazione delle Nazioni Unite.
La premessa serve, oltre che per rinnovata memoria, per chiarire che il tema della Costituzione e dei principi e diritti fondamentali (ma anche quello dei doveri: è l’altra faccia della medaglia che spesso viene dimenticata ma che ci viene puntualmente ricordata dall’articolo 2: “…la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”) fa ormai riferimento costante a un ordinamento che ha assunto (per fortuna, possiamo aggiungere) caratteri sovranazionali, nella forma che i giuristi chiamano costituzione materiale. In altre parole, siamo di fronte a una serie di regole fondamentali che vincolano sia il nostro Paese sia tutti quegli altri entrati a far parte politicamente di organismi che superano o limitano in un modo o nell’altro le singole sovranità territoriali.

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